sabato 22 novembre 2014

Legge Stabilità, se i Comuni si fondono possono sforare il patto (nella pagina Studi Legislativi l'articolo intero)

I Comuni nati dal 2011 in poi a seguito di fusioni, dovranno rispettare il patto di stabilità interno solo dal quinto anno in poi. Le province istituite dal 2011 dovranno invece farlo dal terzo anno di istituzione. Lo prevede uno degli 11 emendamenti del governo alddl Stabilità depositati in commissione Bilancio alla Camera. L’emendamento prevede che “i Comuni istituiti a seguito di fusione a decorrere dal 2011 sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno dal quinto anno successivo a quello della loro istituzione, assumendo quale base di calcolo le risultanze dell’ultimo triennio disponibile”. L’esecutivo ha presentato il pacchetto di emendamenti, frutto dell’accordo con l’Anci, venerdì 21. In generale le proposte di modifica alla legge di Stabilità rendono meno stringenti i tagli con cui i Comuni sono chiamati a contribuire al risanamento dei conti pubblici. Il taglio complessivo di 1,2 miliardi chiesto ai Comuni come contributo alla legge di stabilità rimane ma non dovrà essere più coperto solo con la spesa corrente e potrà quindi riguardare ad esempio anche gli investimenti.
Tra le altre misure c’è la previsione che Comuni, Province,  Città metropolitane, Comunità montane e isolane e unioni di Comuni potranno rinegoziare ulteriormente mutui già rinegoziati per una durata massima di 30 anni “dalla data di perfezionamento della nuova rinegoziazione, “consentendo una gestione flessibile del debito pregresso”. Il tetto precedente era di 10 anni. Per le Regioni e le Province che hanno chiesto anticipazioni per pagare i debiti pregressi, poi, non sarà più necessario garantire l’equilibrio di bilancio per sottoscrivere nuovi prestiti.  
“L’adempimento – si legge nella relazione illustrativa dell’emendamento – che dovrebbe applicarsi per 30 anni, ovvero per la durata della quasi totalità delle anticipazioni di liquidità, consiste nella dimostrazione del conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno e dell’equilibrio strutturale di bilancio regionale”.  Inoltre, un altro emendamento del pacchetto Anci prevede che il ministro dell’Economia, di concerto con la Conferenza Stato-città, dovrà emanare un decreto con i criteri e le modalità di riduzione delle risorse per quegli enti locali che non rispettano il patto di stabilità interno. Fino ad ora il decreto era stato predisposto annualmente e per l’autorizzazione della sanzione, che in questo modo viene invece accelerata.

Viene inoltre istituito al ministero dell’Interno un fondo con dotazione di 125 milioni di euro nel 2016, 100 milioni dal 2017 al 2020, per “riconoscere agli enti locali interessati un contributo in conto interessi per gli anni dal 2016 al 2020 sui nuovi mutuiattivati nel 2015″. Nella relazione illustrativa dell’emendamento si legge che la norma “consentirebbe di attivare operazioni di indebitamento di circa 3 miliardi di euro, con significative ricadute positive sull’attività di investimento degli enti locali”. La copertura degli oneri è realizzata mediante tagli al Fondo per gli interventi strutturali di politica economica.   Prorogata poi al 31 dicembre per i Comuni la possibilità, per agevolare i tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni, di ricorrere ad anticipazioni di tesoreria per un limite massimo di cinque dodicesimi. Lo prevede un emendamento del Pd – a prima firma Maino Marchi – approvato dalla commissione Bilancio della Camera alla legge di Stabilità. Nello specifico l’emendamento all’articolo 38, aggiungendo il comma 14-bis, modifica l’articolo 2 comma 3-bis del dl 4/2014 su “disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi”. Ecco la norma, come modificata: “al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 123, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell’articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è elevato da tre a cinque dodicesimi sino alla data del 31 dicembre 2015″.