Carate Urio-Cernobbio-Moltrasio per il Comune Unico
martedì 25 novembre 2014
sabato 22 novembre 2014
Legge Stabilità, se i Comuni si fondono possono sforare il patto (nella pagina Studi Legislativi l'articolo intero)
I Comuni nati dal 2011 in poi a seguito
di fusioni, dovranno rispettare il patto di stabilità interno solo dal quinto anno in
poi. Le
province istituite dal 2011 dovranno invece farlo dal terzo anno di
istituzione. Lo prevede uno degli 11 emendamenti del governo alddl Stabilità depositati in commissione Bilancio
alla Camera. L’emendamento prevede che “i Comuni istituiti a seguito di fusione
a decorrere dal 2011 sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno
dal quinto anno successivo a quello della loro istituzione, assumendo quale
base di calcolo le risultanze dell’ultimo triennio disponibile”. L’esecutivo
ha presentato il pacchetto di emendamenti, frutto dell’accordo con l’Anci, venerdì 21. In
generale le proposte di modifica alla legge di Stabilità rendono meno
stringenti i tagli con cui i Comuni sono chiamati a contribuire al risanamento
dei conti pubblici. Il taglio complessivo di 1,2 miliardi chiesto ai Comuni
come contributo alla legge di stabilità rimane ma non dovrà essere più coperto
solo con la spesa corrente e potrà quindi riguardare ad
esempio anche gli investimenti.
Tra
le altre misure c’è la previsione che Comuni, Province, Città
metropolitane, Comunità montane e isolane e unioni di Comuni potranno rinegoziare
ulteriormente mutui già
rinegoziati per una durata massima di 30 anni “dalla data di perfezionamento della
nuova rinegoziazione, “consentendo una gestione flessibile del debito
pregresso”. Il tetto precedente era di 10 anni. Per le Regioni e le
Province che hanno chiesto anticipazioni per pagare i debiti pregressi, poi,
non sarà più necessario garantire l’equilibrio di bilancio per sottoscrivere nuovi prestiti.
“L’adempimento – si legge nella relazione illustrativa dell’emendamento – che dovrebbe
applicarsi per 30 anni, ovvero per la durata della quasi totalità delle
anticipazioni di liquidità, consiste nella dimostrazione del conseguimento
degli obiettivi del
patto di stabilità interno e dell’equilibrio strutturale di bilancio
regionale”. Inoltre, un altro emendamento del pacchetto Anci prevede che
il ministro dell’Economia, di concerto con la Conferenza Stato-città,
dovrà emanare un decreto con i criteri e le modalità di riduzione
delle risorse per
quegli enti locali che non rispettano il patto di stabilità interno. Fino ad
ora il decreto era stato predisposto annualmente e per l’autorizzazione della
sanzione, che in questo modo viene invece accelerata.
Viene
inoltre istituito al ministero dell’Interno un fondo con dotazione di 125 milioni
di euro nel 2016, 100 milioni dal 2017 al 2020, per “riconoscere agli enti
locali interessati un contributo in conto interessi per gli anni dal 2016 al 2020 sui nuovi
mutuiattivati nel 2015″. Nella relazione illustrativa
dell’emendamento si legge che la norma “consentirebbe di attivare operazioni di
indebitamento di circa 3 miliardi di euro, con significative ricadute positive
sull’attività di investimento degli enti locali”. La copertura degli oneri è
realizzata mediante tagli al Fondo per gli interventi strutturali di politica
economica. Prorogata poi al 31 dicembre per i Comuni la
possibilità, per agevolare i tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni, di
ricorrere ad anticipazioni di tesoreria per un limite massimo di cinque
dodicesimi. Lo prevede un emendamento del Pd – a prima firma Maino Marchi –
approvato dalla commissione Bilancio della Camera alla legge di Stabilità. Nello
specifico l’emendamento all’articolo 38, aggiungendo il comma 14-bis, modifica
l’articolo 2 comma 3-bis del dl 4/2014 su “disposizioni urgenti in materia
tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti
tributari e contributivi”. Ecco la norma, come modificata: “al fine di
agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9
ottobre 2002, n. 123, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali
ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell’articolo 222 del testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è elevato da tre a
cinque dodicesimi sino alla data del 31 dicembre 2015″.
venerdì 21 novembre 2014
sabato 15 novembre 2014
mercoledì 12 novembre 2014
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